Tipi di responsabilità

 

 

 

 

 

 – RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA –

Il non rispetto del codice della strada comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, e grava sul proprietario del veicolo.

La R.C.A. non copre la responsabilità amministrativa.

La responsabilità amministrativa è indipendente dalla responsabilità civile e penale.

 

– RESPONSABILITA’ CIVILE –

Responsabile sia il conducente che il proprietario del veicolo.

Consiste nel risarcire i danni commessi a persone, cose e animali entro i massimali previsti in caso di sinistro stradale.

La responsabilità civile può escludere la responsabilità penale.

Si può denunciare il fatto all’ assicurazione e farsi assistere da un consulente di infortunistica stradale.

La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è indipendente dalla responsabilità penale e dalla responsabilità amministrativa.

Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può accordarsi con il danneggiato circa il valore del risarcimento.

Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può far riparare il proprio autoveicolo.

La responsabilità civile connessa al sinistro stradale non è aggravata dalla mancata copertura assicurativa.

La responsabilità civile connessa al sinistro stradale non copre i danni provocati al proprio veicolo e dal proprio veicolo ad altri.

La responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli non è a carico del proprietario del veicolo se prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.

– RESPONSABILITA’ PENALE –

Grava solo sul conducente del veicolo e sorge in caso di omicidio colposo, lesioni gravi, allorché vengano violate norme contemplate dal Codice Penale.

La responsabilità penale è esclusa quando vi siano danni involontari alle sole cose.

La responsabilità penale è esclusa quando il fatto non sia considerato un reato.

La responsabilità penale è esclusa quando il fatto dipende da causa di forza maggiore.

In caso di lesioni in cui sorge la responsabilità penale , anche se si presta soccorso non è esclusa la responsabilità penale.

La responsabilità penale include quella civile.

In caso di responsabilità penale, anche se interviene l’impresa di assicurazione pagandone adeguatamente il danneggiato,  la responsabilità penale non viene esclusa.

La responsabilità penale rimane del conducente anche se scappa e rimane non identificato.

Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale è soggetto alle pene previste dal Codice Penale.

Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale è tenuto al risarcimento dei danni.

Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale qualora abbia violato norme del Codice della Strada è anche soggetto alle relative sanzioni.

Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella sospensione della patente di guida.

Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella revoca della patente di guida.

Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella revisione della patente di guida.