R.C.A.

 

 

 

 

R.C.A.= Responsabilità Civile Auto

 

Documenti obbligatori che l’impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente:

– POLIZZA D’ASSICURAZIONE –

– CERTIFICATO D’ASSICURAZIONE –

 

Documenti obbligatori che bisogna esibire a richiesta degli organi di polizia:

– CARTA DI CIRCOLAZIONE –

– PATENTE DI GUIDA –

– CERTIFICATO D’ASSICURAZIONE –

– TRIANGOLO MOBILE DI PERICOLO –

 

POLIZZA D’ASSICURAZIONE: E’ il contratto stipulato tra cliente e compagnia d’assicurazione.

CERTIFICATO D’ASSICURAZIONE: Obbligatorio averlo a bordo assieme alla carta di circolazione.

PREMIO ASSICURATIVO: E’ la somma di denaro che il cliente versa alla compagnia d’assicurazione ogni sei mesi, oppure ogni anno.

MASSIMALE: E’ la somma massima che la compagnia d’assicurazione copre per ogni sinistro stradale.

Il massimale minimo è stato stabilito dallo stato con provvedimento normativo e non può essere diminuito, ma può essere aumentato a descrizione del cliente pagandone il relativo aumento di premio assicurativo.

– La R.C.A.- copre i danni subiti in sede civile sempre entro i massimali stabiliti e non oltre, se il danno fosse superiore al massimale stabilito la restante somma è a carico del conducente e del proprietario del veicolo.

I massimali possono variare, ma non aumentano ogni anno.

– POLIZZE KASKO – (furto, incendio, rapina, atti vandalici ecc.) Sono polizze facoltative e non obbligatorie.

– FURTO VEICOLO – Se il veicolo viene rubato in Italia e ha una polizza kasko furto, allora bisogna fare denuncia in commissariato, così la compagnia d’assicurazione risarcisce una somma pari al valore attuale del veicolo.

Se il veicolo viene rubato all’ estero e ha una polizza kasko furto, allora bisogna fare denuncia nello stato dove è stato rubato il veicolo e poi ripetere la denuncia in un commissariato italiano per poter attivare la compagnia d’assicurazione.

La compagnia d’assicurazione risarcisce una somma pari al valore attuale del veicolo.

– La R.C.A. – serve per coprire i danni commessi dal conducente o dal proprietario in caso di sinistro stradale a persone, cose, animali e terzi entro i massimali in Italia e nei paesi del UE.

La circolazione e la copertura in caso di sinistro stradale nei paesi extracomunitari è prevista se il veicolo è provvisto di carta verde.

La circolazione e la sosta in aree pubbliche senza copertura assicurativa (R.C.A.), o con assicurazione scaduta di validità è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria e il sequestro del veicolo, e si può incorrere nella confisca del veicolo.

FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA:

Prevede il risarcimento dei danni arrecati alle persone da veicoli non coperti d’assicurazione e prevede il risarcimento dei danni arrecati alle persone da veicoli non identificati.

RISARCIMENTO DIRETTO:

Si può applicare quando sono due veicoli coinvolti e non tre, anche con ferimenti, ma di lieve entità.

Entrambi sono d’accordo, e serve per abbreviare i tempi di pagamento, le foto non sono obbligatorie e si può applicare a tutti i tipi di veicoli compreso i motocicli.

BONUS-MALUS:

E’ un contratto che ha scadenza annuale e prevede la variazione del premio in base ai sinistri denunciati all’ assicurazione.

Ti viene assegnata una classe di merito ed un premio assicurativo che possono migliorare se non causo sinistri, quindi formula bonus, ma possono peggiorare se causo sinistri, quindi formula malus.

Il danno commesso viene comunque risarcito interamente dalla compagnia assicurativa entro i massimali, senza che il cliente possa contribuire di tasca propria.

La formula bonus-malus può essere stipulata da tutti i veicoli compresi i taxi.

ASSICURAZIONE per il RISCHIO STATICO (rimorchi):

I rimorchi devono avere una sua assicurazione quando è staccato dalla motrice, quando invece viene collegato alla motrice viene coperto in caso di sinistro stradale dalla assicurazione della motrice (autovettura).