Esame revisione C.Q.C.

Dal 5 Dicembre 2012 è in linea la procedura informatizzata delle prove di revisione della carta di qualificazione del conducente.

La procedura è del tutto simile a quella già prevista con la circolare prot. 4303/8.3 del 16 Febbraio 2012 e con la circolare prot. 11165/RU del 20 Aprile 2012 per l’effettuazione dell’esame per il conseguimento della CQC.

Si ricorda che il provvedimento di revisione della CQC può essere disposto esclusivamente nel caso in cui il suo titolare subisca la decurtazione totale del punteggio, ovvero, come stabilito dal comma 5 dell’art. 126 bis del codice della strada, dopo che il titolare della CQC successivamente alla notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti.

L’art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 22 ottobre 2010 stabilisce che in caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, il titolare deve sottoporsi ad esame di revisione della carta stessa sulla base dell’intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento della predetta carta di qualificazione .

Il successivo comma 3 prevede che qualora un soggetto sia titolare di carta di qualificazione del conducente sia per il trasporto di merci che di persone, l’esame di revisione debba vertere sul programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l’infrazione che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio.

Se, invece, il conducente ha subito, alla guida di veicoli di categoria diversa la medesima decurtazione di punteggio, l’esame di revisione si svolge secondo il programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l’ultima infrazione.

L’istanza per sostenere l’esame di revisione deve essere presentato dal titolare della carta di qualificazione del conducente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione da parte del competente Ufficio Motorizzazione civile.

Gli esami in questione sono svolti presso gli Uffici Motorizzazione civile da funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appartenenti alla terza area ovvero all’ area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida e si compongono di due prove, una comune ed una specialistica, che si svolgono in due giorni diversi.

Come stabilisce il citato decreto ministeriale, al candidato vengono proposte, per ogni singola prova, sessanta domande, scelte dal sistema informatico secondo un sistema di casualità.

Il tempo a disposizione del candidato per ogni singola prova è di centoventi minuti.

Il candidato è ritenuto idoneo ad ogni prova se risponde correttamente ad almeno cinquantaquattro quesiti.

Se il numero di errori commesso è superiore a sei, il candidato è considerato respinto.

Nel caso in cui l’esito dell’esame di revisione della CQC fosse positivo, alla stessa saranno attribuiti 20 punti.

Nel caso di esito negativo dell’esame-sia per la parte comune che per la parte specialistica-la CQC sarà revocata.

La revoca colpisce tutte le abilitazioni comprese nella CQC oggetto di detto provvedimento, anche se la CQC abiliti sia al trasporto di persone che al trasporto di merci.